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Ieri, in tarda serata, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’atteso provvedimento con modello e istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio).

Così come precisato nel provvedimento e nelle istruzioni, infatti, la trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

La trasmissione potrà essere effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

Per quanto riguarda i beneficiari, possono richiedere il contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (in relazione allo svolgimento di attività commercialche nell’anno 2019) che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli intermediari finanziari e società di partecipazione ex art. 162-bis del TUIR, i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020 convertito, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del mese di aprile 2019.
La percentuale è del 20%, 15% e 10% per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 34/2020.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

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