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La conversione il Legge del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “Decreto Liquidità”, apporta importanti modifiche alla normativa disciplinante i finanziamenti per liquidità garantiti al 100% dallo Stato.

Di seguito elenchiamo le principali modifiche apportate, durante l’iter di conversione del Decreto, all’art. 13 “Fondo centrale di garanzia PMI” del Decreto Liquidità:

  • è stata ampliata la platea dei benificiari, includendo ora “associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19”;
  • aumentato il periodo di rimborso dei finanziamenti, che passa ora a 120 mesi rispetto ai 72 mesi inizialmente previsti;
  • l’importo massimo dei finanziamenti erogabili passa da 25.000 euro a 30.000 euro;

E’ la stessa Legge di conversione a prevedere che “per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (7 giugno 2020), i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto“.

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